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Contributo AGCOM

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Il comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005 dispone che a decorrere dall’anno 2007 le spese di finanziamento di alcuni organismi, tra cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono finanziate dal mercato di competenza (per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato) secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinata con propria deliberazione e versata direttamente ai medesimi organismi.
Il successivo comma 66 stabilisce, inoltre, che l’Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della sua delibera.
I ricavi su cui calcolare il contributo dovuto sono quelli conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle seguenti categorie di operatori:

  1. gli operatori di rete;
  2. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
  3. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
  4. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
  5. le imprese concessionarie di pubblicità;
  6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
  7. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
  8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
  9. i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
  10. le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica;

La percentuale stabilita dalla delibera va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato con esclusione degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità e, per le concessionarie di pubblicità, delle eventuali quote di competenza dei titolari dei mezzi.
Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, la percentuale di contribuzione va calcolata sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, applicando l’aliquota alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.
Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 c.c., ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c., anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità stabiliti dalla delibera dell’Autorità.
Entro il termine stabilito dalla delibera, i soggetti tenuti al versamento hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità una dichiarazione relativa ai propri dati anagrafici, all’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio e all’ammontare del contributo versato con gli estremi del versamento effettuato. Tale comunicazione viene effettuata utilizzando un modello telematico approntato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.
La mancata o tardiva dichiarazione nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

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